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STUDIO LEGALE MARAN

Rinnovazione tacita contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo

SENTENZA N. 11830 DEL 16 MAGGIO 2013

LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO – PIGNORAMENTO DELL’IMMOBILE – RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA – AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE.

Le S.U., risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che la rinnovazione tacita alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, per mancato esercizio, da parte del locatore, della relativa facoltà di diniego, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, la stessa rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dal secondo comma dell’art. 560 cod. proc. civ.

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